BONUS FACCIATE

Con il Bonus facciate 2020 restauri il tuo il tuo immobile

Tra le tante novità del Decreto Rilancio 2020 che ha potenziato le detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli immobili vi è anche il bonus facciate 2020 che prevede la possibilità di detrazione fiscale al 90% delle spese sostenute per intereventi di recupero e restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali. Con il bonus facciata è quindi possibile procedere alla restaurazione dell’esterno non solo di palazzi condominiali, formati da almeno due unità abitative diverse, ma anche di case singole come ville o villette con una sola unità abitativa.

Per sfruttare questa opportunità Fast Ristrutturare mette a disposizione dei Proprietari, dei Condominii e delle imprese una soluzione integrata per accompagnare l’intero percorso.

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Il Bonus Facciate  prevede la possibilità di detrazione fiscale al 90% delle spese sostenute per intereventi di recupero e restauro della facciata esterna di edifici esistenti

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I nostri ingegneri e fiscalisti sono a tua completa disposizione nel trovare la soluzione migliore per te!

Chi può ottenere il Bonus Facciate

Come restaurare la facciata della casa a costo quasi zero

Quali interventi

Interventi sulle strutture opache della facciata;
Lavori (di manutenzione ordinaria) su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
Pulitura, tinteggiatura esterna;
Pluviali, parapetti, cornicioni, impianti d’illuminazione presenti in facciata

Quali vincoli

Non ci sono limiti massimi di spesa e tutti possono beneficiarne: persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.

Come ottenerlo

Detrazione fiscale in 10 anni;
Sconto in fattura e cessione del credito all'impresa

Da quando

La detrazione è immediatamente applicabile solo per gli interventi eseguiti per l’anno 2020

Bonus facciate al 90%

Con il nuovo decreto rilancio hai due possibilità

Con la Cessione del credito paghi solo il 10% dei lavori

Grazie alla cessione del credito puoi cedere l'intero importo della fattura all'impresa, senza sostenere alcun esborso in denaro.

Con la Detrazione recuperi il 90% dell'investimento in 10 anni

Anticipi i soldi ma recuperi il 90% dell'importo dei lavori in 10 anni usufruendo della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Quali opere sono comprese nel Bonus Facciate?

Restauro

Gli Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Ripristino

Pulitura e tinteggiatura della superficie, nonché gli interventi su balconi, ornamenti e dei fregi

Riqualificazione energetica

Interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Decoro urbano

Interventi sulle grondaie, pluviali, parapetti; cornicioni e quelli relativi alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata dell’edificio.

Cessione del credito o sconto in fattura?

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Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta del 110% a fornitori, banche, intermediari finanziari e altri soggetti.

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Potrai recuperare le spese sostenute dal 1.07. 2020 al 31.12.2022.

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Link utili

Bonus facciate Sito Agenzia delle Entrate

Leggi di più

Bonus facciate - vademecum Agenzia delle Entrate

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Bonus facciate - vademecum ENEA

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Domande frequenti sul Bonus facciate al 90%

Possono accedere al bonus facciate tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Tra i possibili beneficiari troviamo dunque sia i soggetti privati sia quelli pubblici a condizione che il reddito conseguito sia assoggettato a Irpef o Ires e non a imposta sostitutiva o tassazione separata.

Nello specifico rientrano tra i soggetti beneficiari del bonus facciate:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Le società semplici;
  • Le associazioni tra professionisti;
  • I soggetti che conseguono reddito d’impresa.

La novità più importante è la cessione del credito che potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% e del 65% oltre per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

Il bonus facciate del 90% rientra, infatti, tra le detrazioni sui lavori edilizi per i quali è possibile optare per la duplice opzione della cessione del credito a soggetti terzi, banche comprese, o per la richiesta di applicazione dello sconto in fattura all’impresa. Dal Bonus facciate del 90%, sono esclusi dalla possibilità di optare per la cessione del credito i titolari di redditi non imponibili, secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:

  • Carattere storico;
  • Carattere artistico;
  • Particolare pregio ambientale.

Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.

La Zona B comprende invece le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Sono incluse le le aree destinate a nuovi complessi residenziali, che non risultino edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità le aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati

La spesa per gli intereventi previsti dal “Bonus facciate” devono essere compresi tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2020. L’Agenzia delle Entrate ricorda che per imprese, società ed enti commerciali va applicato il principio di competenza che deve possedere l’immobile oggetto degli interventi al momento di avvio dei lavori e deve aver effettivamente sostenuto la spesa per l’intervento agevolato.

Sono inclusi:

  • La pulitura o la tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, gli interventi sui balconi, sugli ornamenti o sui fregi, su pluviali a condizione che siano effettuati sulla parte dell’edificio visibile dalla strada o da altro suolo ad uso pubblico
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio a condizione che rispettino gli specifici requisiti di efficienza energetica
  • il restauro dei balconi senza interventi sulle facciate e rifacimento del parapetto in muratura e della pavimentazione dei balconi, ivi comprese la verniciatura della ringhiera in metallo nonché quelle per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino
  • le spese sostenute per le l’esecuzione dei lavori agevolabili tra cui quelle per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza

Sono esclusi:

  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese sostenute per interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta
  • le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

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