Il nuovo Decreto Prezzi del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 16 marzo 2022.
Il provvedimento rivede i tetti massimi dei prezzi dei materiali utilizzati per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dalle agevolazioni ad oggi presenti ed i nuovi massimali potranno essere applicati agli interventi fissati dopo il 15 aprile 2022.
Cosa c'è da sapere
I limiti di prezzo rivisti andranno ad aggiornare quelli ad oggi validi per l’Ecobonus con il Decreto Requisiti Tecnici ed i massimali di costo, evidenziando un aumento del 20% causato dal rincaro delle materie prime e dall’inflazione. Inoltre, non sono omnicomprensivi, quindi non comprendono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
L’Allegato A del nuovo Decreto Prezzi sostituirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020 e contiene un elenco di interventi relativi alla riqualificazione energetica degli edifici, fissando i costi massimi di quei beni che il precedente allegato non considerava, come ad esempio gli impianti con micro-generatori. Non sono presenti, invece, specifiche voci sui lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico o sulla ritinteggiatura delle facciate.
Asseverazione di congruità e prezzi di riferimento
Per i costi non previsti dal Decreto, il riferimento saranno i prezziari regionali e delle Province autonome, i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i prezziari DEI. Anche in questi casi, comunque, vige l’obbligo di presentare l’asseverazione di congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato. Ai suddetti listini si dovrà fare riferimento anche per gli interventi, precedentemente citati, di ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico e ritinteggiatura delle facciate.
Chi può usufruirne?
Ai massimali del Decreto Prezzi del MiTE deve attenersi chi fruisce del bonus per la riqualificazione energetica, con le seguenti modalità:
- Detrazione Irpef;
- Sconto in fattura;
- Cessione del credito;
ed in tutti i casi è necessario produrre l’asseverazione della congruità delle spese.