
Forse non tutti sanno che, tra i molti benefici fiscali che al giorno d’oggi intervengono a sostegno del cittadino, mirati alla riqualificazione energetica, sismica, alla ristrutturazione edilizia – dove entra in gioco il ben noto Bonus Mobili - si può annoverare anche il Bonus Verde: una detrazione al 36% tutta dedicata, come suggerisce il nome, alla sistemazione di giardini, terrazzi e, più in generale, aree verdi, che necessita di poche semplici istruzioni.
Il bonus è stato confermato anche per il 2022 e, con la nuova Legge di Bilancio, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
Chi può utilizzarlo
Questa agevolazione fiscale non è applicabile a immobili che abbiano una destinazione d’uso diversa da quella abitativa, per cui uffici, negozi e simili non hanno diritto al beneficio.
Qualora, invece, la destinazione fosse promiscua, si ha diritto alla metà della detrazione.
I soggetti idonei alla fruizione del bonus verde sono:
- il proprietario dell’immobile;
- il nudo proprietario;
- l’usufruttuario;
- l’inquilino in affitto;
- il comodatario;
- ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires;
- gli assegnatari di case popolari
Inoltre, per l’assegnazione di questa detrazione, non si fa riferimento al soggetto beneficiario, bensì all’unità immobiliare, il che significa che se il soggetto in questione ne possiede più di una, potrà usufruire della detrazione per ciascuna.
Il bonus verde per i Condomini
Nel caso dei Condomini, si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi destinati alle parti comuni. Ad ogni condomino spetta il beneficio fiscale in funzione della sua quota millesimale, a condizione che egli contribuisca economicamente alla realizzazione dei suddetti lavori. Quindi è importante che l’amministratore condominiale riceva copia della certificazione delle spese sostenute da ciascun condomino.
I limiti di spesa e le condizioni per l’uso
Il tetto di spesa è fissato a 5000€, quindi applicando la detrazione si possono recuperare fino a 1800€. Il rimborso è dilazionato in aliquote costanti nell’arco di 10 anni, a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa.
Bisogna precisare che, diversamente da altri bonus quali il bonus acqua, il superbonus 110% e l’ecobonus, per il bonus verde non è possibile convertire la detrazione Irpef in sconto in fattura né cessione del credito. Il rimborso fiscale può essere richiesto tramite sgravio diretto dell’imponibile Irpef. Questo vuol dire che non si può, di fatto, accedere al credito maturato a banche o aziende, né richiedere lo sconto in fattura alla ditta esecutrice o al fornitore.
Ma quali spese si possono effettuare?
Le spese ammesse per la fruizione del bonus sono:
- gli impianti di irrigazione;
- grandi potature;
- riqualificazione dei prati;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;
- spese di progettazione in cui i lavori vengano successivamente effettuati;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Non sono ammesse, al contrario:
- La manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti non connessa ad interventi di modifica o rinnovamento;
- I lavori in economia, quindi il fai da te, da parte del proprietario.
Modalità di pagamento: al primo posto la tracciabilità
Affinché sia possibile accedere al bonus, è fondamentale che la modalità di pagamento sia assolutamente tracciabile: sono pertanto ammessi, bancomat, carte di credito, bonifici bancari o postali ed assegni non trasferibili.
Relativamente al bonifico, la normativa non dà indicazioni riguardo una dicitura in particolare, tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.13 del 19 maggio 2019 ha chiarito che il bonifico deve contenere una serie di informazioni, quali:
- La causale del versamento;
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il numero di partita iva o il codice fiscale dell’intestatario del bonifico.
Cosa succede in caso di cessione del bene?
Qualora l’immobile a cui viene destinato il bonus venga venduto, o anche in caso di decesso del proprietario, la detrazione si trasferisce, nel primo caso, all’acquirente; nel secondo caso, invece, all’erede.