Il Decreto-legge n.13 del 25 febbraio 2022 - “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia” - ha introdotto più controlli per il rilascio del visto di conformità, ai fini dell’ottenimento dei bonus edilizi e del Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Antifrode (DL n.157/2021).
Quest’ultimo infatti aveva posto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione sulla congruità delle spese anche in caso di beneficio diretto del Superbonus 110%, estendendolo anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito degli altri bonus di edilizia.
Novità
Il D.L. n.13/2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 - ha ulteriormente cambiato le norme per la cessione dei crediti legati ai bonus di edilizia, introdotto regole più stringenti e sanzioni in caso di falso per i professionisti incaricati di elaborare attestazioni tecniche o asseverazioni, nonché aggiunto degli obblighi sul CCNL dell’impresa edile che realizza l’intervento agevolato.
In linea con quanto deciso negli ultimi mesi, esso conferma lo stop alle cessioni a catena dei crediti fiscali di edilizia, ma consente trasferimenti di credito più tutelati verso soggetti vigilati, come banche e altri istituti finanziari. Vediamo nel dettaglio cosa cambia con il DL n.13/2022.
1- Sanzioni più severe per dichiarazioni false
Il tecnico abilitato che produce le asseverazioni con informazioni false o incomplete di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto, o che attesta falsamente la congruità delle spese, è punibile con una sanzione penale da 2 a 5 anni e una sanzione ammnistrativa da 50 mila euro a 100 mila euro. Pena aumentabile se il fatto è commesso per un ingiusto profitto.
2- Massimali più alti per le polizze professionali
Per i soggetti che producono asseverazioni o attestazioni tecniche vi è l’obbligo di stipulare l’assicurazione per responsabilità civile, per ogni intervento che comporti il rilascio di attestazioni o asseverazioni, con massimale pari all’importo dell’intervento, senza – questa volta - un importo minimo previsto.
Prima del DL n.13/2022, infatti, la polizza assicurativa veniva stipulata con massimale commisurato al numero delle asseverazioni/attestazioni e al costo dell’intervento che richiedeva tali documentazioni, e comunque con un importo che partiva da 500 mila euro.
Sono aumentati, per cui, i controlli per il professionista tenuto al rilascio del visto di conformità che dovrà rispettare i seguenti vincoli:
- massimale dell’assicurazione del tecnico professionista che rilascia le asseverazioni pari all’importo dell’intervento oggetto delle attestazioni/asseverazioni da lui prodotte, attestato possibilmente con dichiarazione sostitutiva
- per gli interventi edili con spesa oltre i 70 mila euro e avviati dopo il 27.05.2022, obbligo di verifica che sia stato applicato il CCNL del settore edile nazionale e territoriale e riportato nel contratto di appalto e nelle fatture emesse.
Gli errori più comuni sul visto di conformità
- documentazioni incomplete
- dichiarazioni sostitutive non corrispondenti o adatte al tipo di intervento realizzato
- visure catastali obsolete rispetto ai titolari dei diritti sui beni immobili su cui viene effettuato l’intervento
- asseverazioni sulla congruità delle spese troppo generiche
- errori nelle fatture emesse
3 – Cessione dei crediti legati ai bonus di edilizia
Le nuove disposizioni del DL 13/2022 permettono la cessione del credito fiscale (per opzione dello sconto in fattura o cessione del credito) fino a 3 volte. Per quanto riguarda il Superbonus 110%:
- in caso di sconto in fattura: l’impresa fornitrice che ha applicato lo sconto può cedere il proprio credito d’imposta a terzi, comprese banche e intermediari finanziari
- le due successive cessioni potranno essere effettuate purché a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione
Contattaci per maggiori informazioni
FAST Ecobonus è a tua disposizione