
Anche gli enti non profit possono accedere al Superbonus.
Quali sono i fattori da tenere in considerazione?
Oltre ai già noti beneficiari, la circolare 30/E del 2020 mette in luce quali enti possono usufruire del Superbonus introdotto dal Decreto Rilancio e con quali regole. Infatti, n base al comma 9 lettera d-bis dell’art. 119, il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati da:
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale.
Il beneficio fiscale si applica per tutti gli interventi agevolabili (trainati e trainanti) indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile, motivo per il quale ONLUS, Organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno chiedere il superbonus non soltanto per gli immobili destinati a civile abitazione, ma anche per gli altri edifici di loro particolare uso, come ad esempio palestre, scuole, ambulatori.
Quanto specificato per le ONLUS è valido anche per le cooperative sociali iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio, che si qualificano a tutti gli effetti come “ONLUS di diritto”
Scadenze e percentuali di incentivo
Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha introdotto una serie di proroghe con scadenza differenziata in base al beneficiario e valide anche per gli enti non profit:
- Detrazione del 110% delle spese sostenute fino al 31/12/2023;
- Detrazione del 70% delle spese sostenute fino al 31/12/2024;
- Riduzione del bonus al 65% per le spese sostenute fino al 31/12/2025.
Per quanto riguarda i tetti di spesa, si rimanda all’articolo dedicato:
Cessione del credito e sconto in fattura
Le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono utilizzabili da tutti i soggetti con diritto al Superbonus, tra cui anche gli enti non profit.