Superbonus e abusi edilizi non possono coesistere: lo stabilisce la modifica dell’Art.119, comma 13 ter del DL n.34/2020, il Decreto Rilancio.
Per “abuso edilizio” si intende un’opera realizzata in violazione delle norme previste dal Testo Unico in materia urbanistica, quindi realizzate in mancanza di autorizzazione o in difformità rispetto alla stessa.
Gli abusi edilizi che tipicamente incidono sul Superbonus sono quelli considerati impattanti su beni comuni e sui prospetti esterni, mentre passano "in secondo piano" quelli realizzati all’interno degli appartamenti.
Qual è la modifica introdotta dal Decreto?
Il comma 13 ter Art.119 del Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime edilizio e fiscale per gli interventi di Superbonus che non necessitano di demolizione e ricostruzione dell’edificio, interventi ora considerati di manutenzione straordinaria e che, pertanto, necessitano di presentazione della CILA senza dichiarare lo stato legittimo, ma solo gli estremi del titolo abilitativo che ha reso possibile la realizzazione dell’immobile.
Quali sono i fattori che comportano la perdita del bonus 110%?
Attualmente non si ha diritto alla detrazione in caso di:
- Mancata presentazione della CILAS;
- Interventi realizzati in difformità rispetto alla CILAS;
- Assenza degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione dell’immobile;
- Mancata veridicità delle attestazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione e riduzione del rischio sismico.
Ma cosa succede allora agli abusi edilizi?
Nonostante allo stato attuale un abuso edilizio non comprometta di fatto la fruibilità del Superbonus, una CILAS non è certo sufficiente a sanarlo: il potere di vigilanza della Pubblica Amministrazione rimane invariato. Essa potrà in qualsiasi momento fare accertamenti sull’immobile e sanzionarne le irregolarità, come chiarito dal comma 13 quater.