
Come abbiamo visto in questo articolo, il Decreto Sostegni Ter pone fine alla cessione a catena dei crediti legati ai bonus di edilizia, come il Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus facciate, limitando il passaggio a uno al fine di contrastare le frodi che purtroppo si sono registrate. Il provvedimento ha determinato anche lo stabilirsi di nuove scadenze.
Previsto inizialmente fino al 6 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha prolungato - con provvedimento - fino al 16 febbraio la possibilità di cedere più volte i crediti fiscali. Dal 17 febbraio invece i crediti potranno essere ceduti una sola volta con le seguenti regole:
- cessione del credito d’imposta da parte del beneficiario a soggetti terzi, come banche e intermediari finanziari che però non potranno ricederlo
- recupero dello sconto in fattura in credito d’imposta da parte dei fornitori che potranno cederlo a terzi, banche o intermediari finanziari. Questi ultimi non potranno più cederlo ulteriormente
Con l’introduzione delle regole previste dalla Legge di Bilancio 2022, è stato messo disposizione un nuovo modello per le comunicazioni all’AdE sull’opzione tra lo sconto in fattura o la cessione del redito, nonché aggiornato il software. Questo integra infatti:
- l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, e l’eventuale esenzione in caso di spese per interventi di edilizia inferiori a 10.000€
- cessione delle rate residue di detrazione non fruite
Esteso anche il termine per la presentazione delle comunicazioni fino al 7 aprile 2022, anziché 16 marzo.
Bonus barriere architettoniche
Per quanto riguarda il bonus del 75% per la rimozione di barriere architettoniche, la comunicazione per l’opzione tra sconto in fattura o cessione del credito potrò essere fatta fino al 24 febbraio; mentre la cessione plurima del credito d’imposta fino al 7 marzo. Dall’8 marzo anche il credito fiscale relativo alle barriere architettoniche potrà essere ceduto una sola volta.
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