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Superbonus 110% e altri bonus di edilizia: cosa fare in vista della (prima) scadenza del 31 dicembre

Superbonus 110% e altri bonus di edilizia: cosa fare in vista della (prima) scadenza del 31 dicembre

Dopo le numerose anticipazioni sulle proroghe e revisioni del Superbonus 110%, bonus facciate, bonus ristrutturazione, Sismabonus ed Ecobonus, è facile essere disorientati sul da farsi in vista della prima scadenza fissata per il 31 dicembre 2021. Occorre innanzitutto ricordare i seguenti punti:

  1. la detrazione viene fatta in base alla normativa vigente nell’anno in cui si effettua l’intervento da agevolare
  2. ultimare i lavori entro i termini fissati dalle regole vigenti per non perdere l’incentivo fiscale (eventualmente anche dopo la scadenza di un bonus)
  3. le spese anticipate quest’anno rispetto allo stato di avanzamento lavori (SAL) attuale sono detraibili con le aliquote previste per il 2021, tuttavia i lavori devono essere almeno iniziati. 

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, la possibilità di usufruire dell’agevolazione con lo sconto in fattura o cessione del reddito vale anche per singoli SAL (stato d’avanzamento lavoro), purché:

  • entro un massimo di 2 SAL
  • Stato di Avanzamento Lavori di almeno il 30% ciascuno rispetto all’intervento complessivo previsto
  • acconti pagati pari alla percentuale corrispondente del SAL 

In caso di integrazione di altri tipi di bonus per l’edilizia, il calcolo del SAL sarà effettuato distintamente. Qualora invece non venisse raggiunto il SAL minimo del 30% si dovrà procede ad usufruire del Superbonus 110% direttamente in sede di dichiarazione dei redditi 2022.

Inoltre, come abbiamo visto in questo articolo, a partire dallo scorso novembre il Decreto di Legge antifrodi ha introdotto l’obbligo di visto di conformità anche in caso di utilizzo del Superbonus 110% direttamente in dichiarazione di redditi, salvo per:

  • dichiarazione dei redditi (730) precompilata 
  • dichiarazione presentata a sostituto d’imposta che funge da assistenza fiscale

anche se presentate dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi (12 novembre 2021), purché relativi a spese sostenute nel 2020. 

Relativamente al Bonus Facciate, oltre al visto di conformità, è richiesto anche l’asseverazione di congruità delle spese qualora – dopo il 12 novembre 2021 - si optasse per la cessione del credito o sconto in fattura.

Eccezione: se il contribuente ha già pagato le fatture ricevute e ha già concordato con terzi la cessione del credito, nonché annotato lo sconto in fattura. 

In caso di lavori corso relativi al bonus facciate, che non termineranno prima della scadenza del 31 dicembre 2021, questi dovranno essere ultimati a norma di legge per non perdere la detrazione. In caso di anticipo delle spese, invece, sarà necessario che i lavori siano almeno iniziati e, in caso di sconto in fattura, per il 2021 potrà essere pagato solo il 10% netto a proprio carico.

Per le spese sostenute nel prossimo anno, invece, sarà applicata la detrazione prevista per il 2022 che - da attuali anticipazioni sulla legge di bilancio - dovrebbe scendere al 60%.

L’asseverazione di congruità e il visto di conformità a partire dal 12.11.2021 è obbligatorio anche per il Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus (già dal DM Requisiti) e Sismabonus in caso di opzione cessione del credito o sconto in fattura. 

Dal 2022 ci sarà una rimodulazione del bonus mobili, come da disegno di legge di Bilancio 2022, per cui la spesa massima ammissibile sarà di 5.000€ invece che 16.000€. Si richiede tuttavia che per le spese sostenute quest’anno il cantiere sia iniziato almeno il 1.01.2020, mentre per gli acquisti del 2022 che il cantiere stato avviato dal 1° gennaio 2021. Coloro che vogliono ancora usufruire del tetto di 16 mila euro per il 2021 potranno anticipare i pagamenti, purché il cantiere sia stato avviato nel 2020. 

Ciò vale anche per il bonus per la sistemazione delle aree verdi (giardini) fino al 36% e fino a 5.000€ per ogni abitazione.

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