Come visto in questo articolo, il decreto-legge antifrodi ha introdotto una serie di novità relative ai bonus per lavori di edilizia ed efficientamento energetico. A partire dal 12 novembre 2021, infatti, per usufruire dell’Ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione e sismabonus, attraverso lo sconto in fattura o cessione del credito a terzi, vi è l’obbligo del:
- visto di conformità
- asseverazione della congruità delle spese sostenute
Inoltre, anche per usufruire del Superbonus 110% in dichiarazione dei redditi (direttamente in detrazione) sarà - d’ora in avanti - necessario il visto di conformità; requisito inizialmente richiesto solo per coloro che usufruivano dell’agevolazione al 110% con la cessione del credito o sconto in fattura.
L’introduzione di queste novità è stata dettata dalla necessità di contrastare le truffe e frodi registrate dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo anno.
A seguito alle pressioni dagli attori interessati, il DDL prevede la proroga non solo dei bonus edilizi ma anche della possibilità di scegliere tra la cessione del credito o sconto in fatture, opzione che – al momento – vale fino al 31 dicembre 2021.
Visto di conformità: cos’è
È l’attestazione che certifica la presenza dei requisiti per accedere all’agevolazione fiscale.
Da chi viene fatto?
Dai commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle CCIAA che controllano la presenza delle asseverazioni e altre certificazioni rilasciate dai tecnici professionisti.
Asseverazione di congruità: cos’è
L’asseverazione di congruità delle spese, invece, è un documento che attesta che le spese sostenute sono consone ed opportune agli interventi di edilizia realizzati e ai risultati ottenuti. Con il nuovo decreto-legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, l’asseverazione viene - non solo - rilasciata in base al Decreto Ministeriale “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” ma anche sul base del decreto – di prossima emanazione - del Ministero della Transizione Ecologica che integrerà i valori massimi di alcune tipologie di bene che non erano state incluse dal decreto MISE del 6 agosto 2020.
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