
Il decreto-legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, approvato il 10 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, introduce una serie di controlli finalizzati a contrastare eventuali truffe nella cessione del credito o sconto in fattura legati ai bonus edilizi e Superbonus 110%, che saranno estesi dalla prossima Legge di Bilancio 2022.
Nello specifico, si prevede che il visto di conformità diventerà obbligatorio anche per chi usufruisce direttamente del Superbonus 110% in sede di dichiarazione dei redditi e chi ha diritto agli altri bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione) in caso di cessione del credito e sconto in fattura. Al momento, infatti, il visto di conformità è previsto solo per lo sconto in fattura o per la cessione del credito del Superbonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate – ai fini dei controlli preventivi antifrode per la correttezza delle operazioni – potrà sospendere per un periodo massimo di 30 giorni le comunicazioni per la cessione del credito d’imposta. Ciò verrà effettuato qualora emergano particolari profili di rischio. Tale stretta sorge a seguito delle evasioni segnalate dall’Agenzia delle Entrate per un importo di circa 800 milioni di euro. correlate alla cessione del credito e sconto in fattura per il Superbonus 110%.
In aggiunta, si prevede che il testo del decreto-legge contenga una sezione relativi ai prezziari per gli interventi di edilizia finalizzata a controllare e contenere i rincari sproporzionati dei lavori sugli edifici, che già hanno portato a episodi di truffe e frodi da parte di aziende non qualificate.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, il soggetto beneficiario primario deve trasmettere telematicamente – anche attraverso un intermediario abilitato – una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Anche l’accettazione del credito cessato dovrà essere confermata telematicamente tramite la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In caso di ulteriore cessione del credito, quest’ultima e la relativa accettazione dovranno essere comunicate all’AdE.
Per l’attuazione della procedura di controllo preventivo da parte delle Agenzia delle Entrate sarà richiesto apposito provvedimento attuativo da parte del diretto dell’AdE. Restano comunque in vigore i controlli relativi all’amministrazione finanziaria delle operazioni di cessione dei crediti.
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