Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitativa sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
Quali interventi sono ammessi?
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
- Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
- Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
- Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
- Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
- I lavori spettano anche agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali e le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà.
Quali regole?
Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% per il Bonus casa è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Fino a quando?
Fino al 31/12/2021, salvo ulteriori proroghe.
Chi può ottenerlo?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata
Altre agevolazioni
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta, nella stessa misura per:
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione) per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune (purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa).
- Anche quando si acquistano immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati è prevista un’agevolazione fiscale. Il beneficio spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.