Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento l'opportunità di poter usufruire di detrazioni fiscali del 110%, cosiddetto superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macrocategorie di intervento edilizio:
- la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%);
- la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%).
Ecco il 110 SISMA nel dettaglio:
- Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti devono essere rispettati? Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini del sisma bonus? No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
- Quale importo è detraibile per ogni unità? 96.000 per ogni unità e nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, il calcolo viene effettuato tenendo conto anche del numero delle pertinenze.
- In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Superbonus? Sì, a condizione che gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio rientrino tra gli interventi di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001.
- È possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è in categoria C/6 (Stalle, scuderie)? Sono ammesse anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
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Come funziona? Si tratta degli interventi realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile. All’acquirente delle unità immobiliari spetti la detrazione Irpef maggiorata del 110 %, determinata sul prezzo della singola unità immobiliare e spetta entro la soglia di spesa pari a euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.