
Come primo passo cerchiamo assieme di capire assieme quando un edificio è collabente.
Sono collabenti gli immobili che si trovano in condizioni tali da non produrre reddito, ad esempio un fabbricato non agibile, un fabbricato allo stato di rudere o non utilizzabile in alcun modo.
Generalmente sono riconoscibili anche a vista: sono “diroccati” e fatiscenti, in alcuni casi parzialmente demoliti o con danni strutturali ingenti alle pareti o in copertura non permettendone l’utilizzo.
Nella fattispecie rientrano, ad esempio, i ruderi e più in generale gli immobili che non possono essere abitati.
Questi immobili possono però essere riutilizzati e riconvertiti in altro a seguito di interventi importanti di ristrutturazione (la manutenzione ordinaria ed in alcuni casi anche quella straordinaria possono non essere sufficienti).
Quali gli incentivi disponibili?
Un’opportunità è data dal SuperEcobonus 110 che prevede la fruizione dell’incentivo per la categoria catastale F/2 ("unità collabenti") a condizione, tuttavia, che siano dotati di impianto di riscaldamento e che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
E’ di ieri la risposta dell’Agenzia delle Entrate circa la richiesta della necessità di dover allegare una certificazione energetica iniziale anche per gli immobili collabenti.
Il quesito è stato presentato dal proprietario di un immobile all'interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto.
Il proprietario vuole realizzare i seguenti interventi:
- Realizzazione di un cappotto termico (utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno)
- Installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante
- Installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici
Per il quesito posto, l’agenzia delle Entrate ha risposto che per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari e dei generatori alimentati a biomassa) sarà sufficiente dimostrare sulla base di una relazione tecnica che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti.
Risposta che fornisce ulteriori stimoli per recuperare gli immobili anche per i piccoli borghi di montagna che possono trovare nel superbonus 110 un’occasione per ripartire e ridare nuova vita (con nuove funzioni ed attirare magari anche nuove forme di turismo) a degli immobili ad oggi non solo non sono utilizzati ma nella maggior parte dei casi non sono in sicurezza e quindi pericolosi anche per gli stessi cittadini.