
Novità in vista per il Bonus Facciate
La legge di bilancio 2021 ha prorogato la detrazione del bonus facciate anche per l'anno 2021.
Ma le principali novità prevista dal Decreto Rilancio, sono la possibilità di usufruire al posto delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi anche della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Restano, invece immutate tutte invece le condizioni già definite per accedere all’agevolazione come:
- L’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
- La visibilità delle facciate (anche se sono solo parzialmente visibili dalla strada);
- La percentuale di intonaco su cui intervenire.
La detrazione del 90% spetta agli edifici situati in zona A o B per gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, sugli ornamenti e sui fregi.
Per accedere al bonus, i lavori devono riguardare il perimetro esterno dell’edificio, visibile dalla strada o dal suolo pubblico. Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle facciate interne non visibili dalla strada o dal suolo pubblico.
INTERVENTI AMMESSI
La detrazione spetta per:
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi di recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi;
- gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato;
- il trattamento dei ferri dell’armatura.
- le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica – A.P.E. – delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
Il vademecum dell’Enea riporta una tabella di sintesi che fornisce informazioni specifiche distinguendo tra la data di inizio lavori avvenuta prima del 6.10.2020 e dopo la medesima data (ovvero quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Mise 6 agosto 2020)