Tante le novità in arrivo, eccone alcune.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la nuova guida che recepisce le disposizioni della nuova Legge di Bilancio 2021.
Immobili senza la certificazione Ape
La prima che vale la pena guardare e quella riguardante le Attestazioni Energetiche. La principale novità riguarda solo alcuni immobili che sono sprovvisti dell’APE come ad esempio gli di edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari che siano riconducibili ad un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche possono accedere alle agevolazioni previste dal beneficio fiscale dal superbonus 110%.
Nello specifico secondo quanto riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, lo sconto fiscale ora è riconosciuto anche agli edifici sprovvisti dell’attestato di prestazione energetica che non sono dotati “di copertura di uno o più muri perimetrali”, purché al termine dei lavori e degli interventi di isolamento termico (anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A”.
Nuovi termini per concludere i lavori
L’altra novità riguarda la proroga per i lavori già avviati rispetto agli interventi previsti dal superbonus del 110%, prevedendo la possibilità per alcune tipologie d’immobili di poterli spostare dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.
Una finestra questa che consentirebbe di completare i lavori già avviati nel primo semestre e di poterli completare entro la fino dell’anno i lavori purché al giugno 2022 siano stai effettuati eseguiti (conclusi) per almeno il 60 per cento dei lavori.
Vediamo in sintesi le principali novità, salvo modifiche alle scadenze che potrebbero comunque arrivare in corso d’opera:
1. i condomini possono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 è stato raggiunto uno stato di avanzamento lavori del 60%;
2. i lavori su edifici unifamiliari con accesso autonomo devono essere ultimati entro giugno 2022;
3. prorogati al 2023 tutti i lavori rientranti nel nuovo Superbonus 110% realizzati su Iacp (Istituti Autonomi di Case Popolari), se a dicembre è stato completato il secondo stato di avanzamento lavori (60%).
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Attenzione però: il credito d’imposta in questo caso si potrà utilizzare in quattro anni e non in cinque come prevede il decreto rilancio In questo caso, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, Il contribuente può scegliere di accedere alla detrazione Irpef in cinque quote annuali di pari importo, solo se ha sostenuto le spese sono entro il 31 dicembre 2021 o in quattro quote annuali di pari importo se ha sostenuto le spese nel corso del 2022, oppure allo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il contribuente può anche optare per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite purché la scelta venga comunicata attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo.