E’ da poco diventato legge il nuovo Decreto Rilancio, che ha introdotto il super ecobonus al 110% un'occasione per riqualificare e incentivare gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per le ristrutturazioni eseguite tra il luglio e dicembre 2021, Il Super ecobonus prevede un’aliquota di detrazione al 110%, in aggiunta alle misure già previste dalle normative, che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, riduzione del rischio sismico (sisma bonus), riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus «tradizionale).
Le detrazioni al 110% sono garantite per tutti gli interventi sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente, o quando permettono di conseguire la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo e sono applicabili agli interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante novità è la possibilità di scegliere, sia per i nuovi Superbonus che per quelli già previsti, se usufruire della detrazione in cinque quote annuali di pari importo, dello sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure della cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. Per queste soluzioni, il contribuente dovrà acquisire anche il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati nonché dai CAF, e la documentazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Questi requisiti verranno verificati mediante sopralluoghi dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica.
Quali gli interventi ammissibili?
Per quanto riguarda il Superbonus, per usufruire della detrazione al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti:
a. intervento di isolamento termico delle strutture opache su un minimo del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari (villette) purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
b. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Questa misura prevede l’installazione di: caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda;
Solo se verranno conseguiti tali interventi sarà possibile procedere alla realizzazione altre azioni previsti dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari cioè tende da sole) o all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.