Dal 13 giugno 2022 è in vigore, per gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante, l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici attraverso fonti rinnovabili. La percentuale sale per gli edifici pubblici, per i quali si estende al 65%: è quanto stabilito dal decreto legislativo 199/2022, il cosiddetto Decreto RED II.
Di cosa si tratta?
Il Decreto RED II, nel rispetto della direttiva UE 2018/2001 in materia di uso dell’energia da fonti rinnovabili, dispone che sia il Governo ad individuare zone, idonee o meno, da destinare all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Per meritare tale definizione, essi dovranno avere potenza complessiva contenuta nei parametri indicati dal Piano nazionale energia e clima (Pniec).
I dettagli
L’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per i sopramenzionati edifici riguarda la copertura dei consumi:
- Di calore,
- Di elettricità,
- Per il raffrescamento.
In particolare, essi devono garantire il contestuale rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva.
Quali categorie di edifici sono esenti?
Le categorie per le quali, almeno per il momento, non si applica il provvedimento sono:
- Edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;
- Edifici atti a soddisfare esigenze temporanee;
- Enti pubblici messi a disposizione di corpi armati;
- Uffici;
- Ospedali;
- Centri commerciali.
L’obiettivo
Il fine principale della manovra è quello di compiere uno step successivo, cioè accelerare il percorso di crescita in termini di sostenibilità del Paese, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e completa decarbonizzazione al 2050. Per raggiungere questo traguardo, nel corso degli anni, dal 2011 ad oggi, la percentuale di copertura dei consumi è andata progressivamente aumentando.